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La professione di giornalista

La professione di giornalista in Italia è regolata dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69

La legge definisce il giornalismo come attività intellettuale a carattere professionale, fondata su un apporto personale e creativo, distinta quindi da mansioni puramente esecutive. Riconoscendo il valore sociale dell’informazione, la norma prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo per chi esercita la professione in modo continuativo, stabilendone condizioni e modalità a tutela della pubblica opinione e dei lettori. La legge introduce anche il principio dell’autogoverno della categoria: la gestione dell’Albo e dell’Ordine è affidata a giornalisti eletti democraticamente dai colleghi.

La legge

I principi introdotti dalla legge n. 69/1963 stabiliscono, da un lato, le modalità di accesso e di esercizio dell’attività professionale e, dall’altro, l’organizzazione dell’Ordine dei Giornalisti e i poteri dei suoi organi nel gestirlo e nell’intervenire nei casi disciplinari.

L'attività professionale

Per quanto riguarda l’attività professionale, la legge n. 69/1963 prevede:
  1. l’obbligo di iscrizione all’Ordine per chi vuole assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
  2. la definizione dei diritti e dei doveri legati alla figura del giornalista e, di conseguenza, i poteri disciplinari dell’Ordine, con possibili sanzioni come l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’Albo;
  3. la suddivisione dei giornalisti che svolgono l’attività in forma professionale in due categorie: i professionisti, che esercitano la professione in modo esclusivo e continuativo, e i pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche insieme ad altre professioni o impieghi. A questa distinzione corrisponde la suddivisione dell’Albo in due elenchi; 
  4. la disciplina della pratica giornalistica, che deve durare almeno 18 mesi ed è condizione per l’accesso all’elenco dei professionisti, con l’istituzione di un apposito registro dei praticanti; una speciale prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti;
  5. istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

L’organizzazione dell’Ordine

La disciplina “strutturale”, cioè l’autogoverno della categoria, si realizza attraverso l’articolazione dell’Ordine in due livelli di organi:
  1. il primo è costituito dai Consigli regionali o interregionali, eletti dagli iscritti su base territoriale;
  2. il secondo è costituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine, formato da membri eletti a livello regionale, che ha in particolare il compito di decidere sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli regionali.

Che cos’è l’Ordine dei Giornalisti del Veneto

L’Ordine dei Giornalisti è una persona giuridica di diritto pubblico ed è classificato come ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs 29/1993, oggi Dlgs n. 165/2001). Svolge la propria attività sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, come previsto dalla legge (art. 24 della legge 69/1963).
  1. garantisce il rispetto della legge professionale e delle altre norme che riguardano la professione;
  2. tutela il titolo di giornalista e contrasta l’esercizio abusivo della professione, anche in sede giudiziaria;
  3. tiene e aggiorna l’Albo, disponendo le iscrizioni e le cancellazioni;
  4. gestisce i beni dell’Ordine e predispone ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  5. vigila sulla condotta e sul decoro professionale degli iscritti;
  6. convoca l’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci e, ogni tre anni, per il rinnovo delle cariche;
  7. stabilisce le quote annuali dovute dagli iscritti e i contributi per l’iscrizione all’Albo, al registro dei praticanti e per il rilascio dei certificati, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge;
  8. esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.