Pareri di congruità
Pareri di congruità sui compensi professionali
In caso di contenzioso tra giornalista ed editore o committente relativo al compenso dovuto per l’attività giornalistica svolta, il Consiglio dell’Ordine può esprimere un parere di congruità sul compenso richiesto. Il parere viene rilasciato sulla base di quanto previsto dagli articoli 2233 del Codice civile e 636 del Codice di procedura civile.
Il parere di congruità può essere tenuto in considerazione dal giudice per la liquidazione del compenso dovuto.
Come richiedere il parere
Per richiedere il parere di congruità è necessario compilare l’apposito modulo, inserendo tutte le informazioni richieste. In particolare, la domanda deve:
- descrivere in modo dettagliato l’attività giornalistica svolta;
- allegare eventuali accordi e contratti, se esistenti;
- includere tutto il materiale prodotto;
- allegare la fattura con il dettaglio del compenso e degli eventuali rimborsi spese richiesti.
Al momento della presentazione della domanda è previsto il versamento di un contributo di segreteria di 50 euro.
Approfondimenti sulle normative in materia di compenso
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Si rammenta che l’art. 9 del D.L. 1/2012 (convertito nella Legge 27/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71/2012) ha definitivamente abrogato le tariffe professionali. L’ultimo tariffario stabilito dall’Ordine dei giornalisti risale al 2007; successivamente l’Antitrust ne ha chiesto la rimozione, in quanto ritenuto in contrasto con il principio di libera concorrenza.
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Nel giugno 2014 la Commissione istituita ai sensi dell’articolo 2 della Legge 233/2012 aveva determinato l’equo compenso per il lavoro giornalistico. Tale delibera è stata però impugnata e annullata dal TAR del Lazio nel 2015, con sentenza confermata, seppure con motivazione parzialmente diversa, dal Consiglio di Stato il 16 marzo 2016. Di conseguenza, le tabelle sull’equo compenso stabilite nel 2014 non sono in vigore e la Commissione non ne ha successivamente stabilite di nuove.
- La nuova normativa dal 2017
Il 6 dicembre 2017 è entrata in vigore una nuova norma sull’equo compenso per i professionisti, inserita come emendamento nella legge di conversione del decreto fiscale n. 148/2017 (cd. “collegato fiscale”). La prima stesura della norma riguardava solo gli avvocati, ma successivamente è stata estesa a tutte le categorie di professionisti: iscritti a un ordine professionale (avvocati, giornalisti, commercialisti, ingegneri), a un collegio (geometri) o ad associazioni (infermieri). La norma trova applicazione nei rapporti tra il lavoratore autonomo e l’azienda privata o pubblica. - Cosa prevede la legge e a chi si applica
La legge introduce un principio di tutela: i professionisti hanno diritto a un compenso minimo sotto il quale non si potrà scendere, determinato proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Nel caso dei giornalisti, il testo riguarda l’equo compenso dovuto per prestazioni erogate da chi lavora come freelance, titolari di Partita IVA e co.co.co.
In sostanza, la normativa mira a garantire un compenso minimo a tutti i professionisti, tutelando chi esercita la professione con un riconoscimento economico proporzionato al lavoro svolto: un principio che anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a riconoscere. - Parametri di riferimento e interventi futuri
La disposizione prende come riferimento i parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti sugli Ordini professionali (come quelli vigenti per gli avvocati) e per le altre categorie. Saranno necessari successivi interventi normativi per stabilire il quantum di questi minimi, ma la fissazione del principio rappresenta il primo passo al quale miravano le professioni.
La disciplina è rivolta sia ai rapporti tra privati sia alla Pubblica Amministrazione, la quale, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge. - Clausole vessatorie e tutela giudiziaria
La legge stabilisce inoltre la vessatorietà di alcune clausole, specificamente indicate, che i professionisti possono chiedere all’Autorità giudiziaria di dichiarare nulle entro 24 mesi dalla firma del contratto, pur mantenendo la validità complessiva del contratto di lavoro. Tra le clausole che possono ritenersi vessatorie rientrano, ad esempio: l’anticipazione delle spese delle controversie a carico esclusivo del professionista; la dilatazione dei tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la possibilità di modifica unilaterale del contratto da parte del committente; l’imposizione di una rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione.
- La nuova normativa dal 2017
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con una segnalazione inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha espresso un giudizio negativo sull’equo compenso entrato in vigore il 6 dicembre 2017, sostenendo che reintroduce di fatto i minimi tariffari e costituisce quindi “una grave restrizione della concorrenza”.