Come iscriversi all'Elenco Temporaneo

Iscrizione temporanea per la conduzione di Periodici politici o sindacali

Questa pagina illustra le modalità di presentazione della domanda di iscrizione temporanea all’Elenco dei Pubblicisti per la conduzione di periodici politici o sindacali presso l’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

  • L’iscrizione temporanea all’Elenco dei Pubblicisti è riservata ai direttori responsabili di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica appartenente a partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, anche se non iscritti all’Albo dei giornalisti.

    In conformità all'art. 47 della Legge n. 69/1963, possono presentare istanza i soggetti che:
    1. siano stati designati alla direzione responsabile di una pubblicazione periodica di partito, movimento politico o organizzazione sindacale;
    2. non siano iscritti all’Albo dei giornalisti;
    3. presentino la domanda solo se è stato nominato anche un vice direttore regolarmente iscritto all’Albo come professionista o pubblicista.

    1. Presentazione e valutazione della domanda
      L’iscrizione avviene su istanza dell’interessato. La domanda viene esaminata dal Consiglio Regionale sulla base della documentazione presentata, che delibera l’iscrizione.

      Dopo l’accoglimento della domanda
    2. Dopo la delibera di accoglimento, si deve versare la quota d’Albo annuale, comunicata dalla segreteria. La quota è valida per l’anno solare in corso, a prescindere dal mese di iscrizione.

    Attenzione: le quote degli anni successivi devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno per evitare l’indennità di mora.
  • Di seguito l’elenco completo della documentazione richiesta:

    MODULI:
    1. Domanda di iscrizione rivolta al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, con marca da bollo da € 16,00 (modulo allegato A).
    2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (modulo allegato B), relativa a luogo e data di nascita, residenza, iscrizione nelle liste elettorali e cittadinanza.

      Attenzione:
       la dichiarazione deve essere firmata in presenza del dipendente dell’Ordine al momento della presentazione. In caso di presentazione tramite terzi è necessario allegare delega scritta autografa e fotocopia di un documento di identità valido del delegante (carta d’identità o patente solo se rilasciata dalla prefettura). In caso di invio a mezzo posta, è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.


    INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA (ART. 47 LEGGE 69/1963)
    1. il titolo della rivista di cui si intende assumere la direzione responsabile;
    2. il Tribunale dove sarà o dove è registrata;
    3. la periodicità;
    4. gli argomenti trattati, specificando se è organo di partito o movimento politico o di organizzazione sindacale.

    INFORMAZIONI SULLA VICEDIREZIONE (NOMINA OBBLIGATORIA)
    1. Indicazione della designazione alla vicedirezione di un giornalista professionista o pubblicista regolarmente iscritto all’Albo, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all’art. 35 Legge 69/1963.
    2. Dichiarazione di assenso alla vicedirezione da parte del giornalista incaricato, al quale sono affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della Legge 69/1963. (Il vicedirettore, in virtù della propria qualifica professionale, è l'unico soggetto abilitato al rilascio di certificazioni valide ai fini dell’iscrizione all’Albo di eventuali collaboratori, purché regolarmente retribuiti, fermo restando che la responsabilità politica del foglio è comunque a carico del direttore richiedente la temporaneità dell’iscrizione).
    3. Dichiarazione a firma del presidente dell’organo di partito o di movimento sindacale attestante che alla direzione responsabile del periodico è stato designato il richiedente e alla vicedirezione il giornalista.

    Avvertenza su responsabilità
    Si richiama l’attenzione sulle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false e di uso di atti falsi (art. 26 D.P.R. 403/1998, artt. 476–489 c.p.).

    1. Tassa di concessione governativa: 168,00 €
      Versamento su C.C. postale n. 8003 (bollettino reperibile presso gli Uffici Postali):
      - Intestato all’Agenzia delle Entrate, Tasse concessioni governative.
      - Causale: iscrizione albi professionali, codice tariffa 8617.

      Alla domanda va allegata la parte della ricevuta con la dicitura “ATTESTAZIONE”.
      Il versamento deve essere effettuato prima dell’esame della domanda da parte del Consiglio.
      In caso di mancato accoglimento, è possibile richiedere la restituzione della tassa rivolgendosi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    2. Tassa di iscrizione all’Elenco temporaneo: 250,00 €
      Da versare prima dell’esame della domanda, secondo le seguenti modalità:
      - in contanti
      - con carta di credito
      - con assegno circolare o bancario intestato all’Ordine dei Giornalisti del Veneto
      - con bonifico bancario intestato all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, IBAN IT 26 A 06230 02041 000015727958 (Crédit Agricole)
      (Indicare preventivamente il nominativo del richiedente e la causale “tassa iscrizione elenco temporaneo” e allegare copia del versamento.)
      - tramite PagoPA (Portale Nazionale dei Pagamenti, secondo le modalità indicate nel sito dell’Ordine)
    3. Marca da bollo: 2,00 €
      La segreteria applicherà una marca da bollo da 2,00 € sulla ricevuta rilasciata per la tassa di iscrizione all’Elenco.

    Nota importante: a iscrizione avvenuta, occorrerà versare la quota d’Albo annuale di 120,00 €. La quota è valida per l’anno in corso, a prescindere dal mese in cui avvenga l'iscrizione. Le quote degli anni successivi devono essere versate, per evitare il pagamento dell’indennità di mora, entro il 31 gennaio di ogni anno.
    1. Scarica i moduli per la richiesta di iscrizione temporanea all’Elenco dei Pubblicisti. All’interno del file è presente la domanda di iscrizione.   
      Scarica il modulo
    2. Riferimenti normativi:
      Legge 69/1963 ( (artt. 31, 34, 35 e 47)
      DPR 115/1965 (art. 31)