FAQ Formazione continua

Domande frequenti sulla Formazione continua

Obbligo, destinatari, decorrenza

  • La FPC (formazione professionale continua) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. b) della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell’informazione.
  • L’obbligo formativo deve essere osservato da TUTTI i giornalisti. Sono quindi tenuti a svolgere l’attività formativa i giornalisti iscritti all’Albo, siano essi Professionisti che Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione solo se continuano a svolgere attività giornalistica. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni sono tenuti ad acquisire 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni. 
  • I pensionati che non svolgono attività giornalistica, nell’anno di pensionamento dovranno presentare domanda, una tantum, all’Ordine dei compilando e inviando il modulo pubblicato sul sito all’indirizzo mail odgveneto.formazione@pec.it
  • Poiché l’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre, per i neoiscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione. Poiché il triennio formativo è uguale per tutti, il numero dei crediti da ottenere sarà proporzionale alle annualità comprese nel triennio. Ad esempio, il neoiscritto che inizia la formazione dal 1° gennaio 2022 sarà tenuto ad ottenere solo 20 crediti dei 60 dovuti.
  • A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.
    Qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell’Ordine accetti l’inadempimento ne dà segnalazione al Consiglio di Disciplina Territoriale.
    Alla fine del triennio non sono previste proroghe per l’ottenimento dei crediti formativi. 

Crediti: cosa sono, quanti servono, come distribuirli

  • I CFP sono l’unità di misura della formazione professionale.
  • Il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio è pari a 60, di cui almeno 20 derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia.
  • I crediti vanno distribuiti in almeno due anni (è stato abolito il numero minimo di 15 crediti da maturare ogni anno).
  • Non è possibile trasferire i crediti in eccedenza di un triennio a quello successivo. Se nel triennio fossero stati acquisiti 70 crediti, cioè 10 in più dei 60 previsti, l’eccedenza non potrà essere utilizzata a credito nel triennio seguente.

 Come si acquisiscono i crediti (corsi ed equipollenze)

  • L’obbligo formativo del triennio può essere assolto attraverso diverse modalità:
    1. Corsi deontologici: è possibile completare l’intero triennio seguendo solo eventi di deontologia accreditati dal CNOG.
    2. Formazione a distanza: partecipazione a corsi online o in streaming organizzati da qualunque Ordine regionale.
    3. Eventi aziendali: frequenza di corsi interni accreditati (max 7 crediti a evento e 30 nel triennio).
    4. Docenza: insegnamento in master o scuole riconosciute dal CNOG (1 credito/ora, max 16 nel triennio).
    5. Formazione individuale: eventi specifici riconosciuti dal CNOG (max 6 crediti nel triennio).
  • È possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi individuali (riferiti al triennio formativo in corso) presentando la richiesta alla Commissione Formazione dell’Ordine Regionale ( formazione@ordinegiornalisti.veneto.it oppure odgveneto.formazione@pec.it) contenente:

    1. data e luogo di svolgimento, 
    2. titolo dell’evento, 
    3. organizzatori, 
    4. argomenti oggetto di trattazione, 
    5. qualifica e curriculum sintetico del/dei relatori,
    6. durata in ore (minimo 2) e 
    7. l’attestazione di presenza la quale va presentata entro tre mesi dalla data riportata sull’attestato.

    Nell’allegato trovi l’informazione completa: Criteri generali

Piattaforma: accesso, iscrizioni, attestati, assistenza

  • La strada più veloce per registrarsi è quella dell’utilizzo dello SPID. Altrimenti si può seguire questa procedura:

    1. collegarsi alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it
    2. appare la schermata “Accesso all’account"
    3. cliccare sul pulsante verde “Registrati”
    4. si viene indirizzati ad una pagina dove è necessario inserire il codice fiscale e non più l’indirizzo e-mail
    5. una volta confermati i dati si riceverà una mail al proprio indirizzo dove ci sarà un bottone per la conferma dell’account
    6. Una volta cliccata la conferma, la registrazione alla piattaforma è effettiva 
  • Sulla home page della piattaforma, in basso a sinistra, compare il pulsante “live chat” utile per l’assistenza da parte del gestore, sia in tempo reale (dalle 10 alle 13) sia successivamente, tramite invio mail alla quale viene garantita una risposta in tempi brevi.
  • Le iscrizioni e le cancellazioni avvengono solamente via piattaforma www.formazionegiornalisti.it
  • Per scaricare l’attestato di un corso, è necessario collegarsi in piattaforma, digitare le proprie credenziali, cliccare sopra “I MIEI CORSI”, scegliere l’evento a cui si ha partecipato e cliccare sopra STAMPA L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. È consigliabile salvare gli attestati.

Esoneri e permessi

  • La richiesta di esenzione deve essere inoltrata alla seguente PEC: odgveneto.formazione@pec.it, su apposito modulo ed essere adeguatamente documentata entro il 30 novembre di ciascun anno solare a cui si riferisce la domanda di esenzione. La richiesta sarà sottoposta all’approvazione del consiglio regionale dell’Ordine.

    Questi i 3 casi:
    1. maternità o congedo parentale MATERNITÀ
      nella richiesta di esenzione è necessario indicare il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del/la figlio/a o/e dei figli/e. La domanda di esenzione può essere presentata anche nei due mesi antecedenti la data prevista del parto. CONGEDO PARENTALE – l’esenzione può essere richiesta una sola volta per nascita
    2. malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive
      MALATTIA GRAVE E INFORTUNIO, è necessario presentare adeguata certificazione medica specialistica da cui si desuma la gravità della malattia e la conseguente impossibilità a seguire eventi e corsi formativi. Nella richiesta deve essere specificatamente motivata l’impossibilità a seguire i corsi on line. La documentazione riguardante patologie irreversibili può essere presentata ogni triennio.
      Per ALTRI CASI la documentazione deve comprovare l’impedimento a seguire i corsi e gli eventi anche nella modalità di erogazione on line.
    3. assunzione di cariche elettive
      nella domanda va indicata la data di assunzione della carica elettiva. Non possono essere prese in considerazione le richieste di esenzione per incarichi assunti per periodi inferiori ai 6 mesi nell’anno di riferimento. Se l’incarico elettivo per cui si è ottenuta l’esenzione dovesse cessare nel corso dell’anno, l’iscritto è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ordine.
      Per le cariche elettive diverse da quelle assunte negli enti pubblici territoriali occorre indicare la normativa che prevede la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. Non è sufficiente la previsione della possibilità di usufruire di permessi giornalieri, ancorché retribuiti.
      Alle cariche elettive per cui la normativa italiana prevede l’aspettativa sono parificate le cariche elettive assunte in organismi esteri similari. Il richiedente deve documentare la natura dell’organismo e il ruolo che in esso ricopre.

    Nel riconoscere l’esenzione il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale detraendo dal totale previsto i crediti dell’anno per cui è stata concessa l’esenzione.

    L’Ordine si riserva di eseguire accertamenti e di richiedere ulteriore documentazione riguardante la causa di esenzione fatta valere. In caso di mancata o insufficiente integrazione nei successivi 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.
  • Attualmente la legge non prevede permessi di lavoro per seguire la formazione, salvo specifici accordi aziendali.

Formazione aziendale

  • Sì, è possibile maturare fino a 30 crediti con un massimo di 7 crediti per evento.
  • L’azienda editoriale deve presentare preventivamente la proposta al CNOG tramite il Consiglio dell’Ordine del Veneto. La domanda deve contenere:

    1. titolo del corso
    2. articolazione e organizzazione dello stesso
    3. numero dei giornalisti interessati
    4. date, orari e luogo di svolgimento
    5. nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti
    6. dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell’Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso
    7. nome e recapito di un referente aziendale per la gestione del corso 

    Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale, e per conoscenza all’Azienda, il numero dei crediti attribuiti.

    L’Azienda è obbligata a rilevare le presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita). L’Azienda trasmette all’Ordine regionale un elenco in formato Excel contenenti i dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine di appartenenza.

    Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili. 

Organizzazione degli eventi e soggetti coinvolti

  • Gli eventi formativi possono essere autorizzati dagli Ordini regionali in collaborazione con enti, associazioni di categoria. Possono inoltre organizzare eventi gli enti terzi preventivamente autorizzati ed il cui elenco è riportato nel sito www.odg.it.

    Gli eventi formativi sono sottoposti all’autorizzazione e all’accreditamento da parte del Cnog e sono pubblicati nella piattaforma www.formazionegiornalisti.it
  • Soltanto il personale incaricato dall’Ordine regionale può accertare e certificare la presenza degli iscritti agli eventi formativi.
  • Sono due le tipologie di enti terzi, pubblici (Organismi, Università, Sindacato, Inpgi, Casagit, Associazioni e Gruppi di specializzazioni) e privati.
    Gli enti terzi pubblici e privati devono accreditarsi chiedendo l’autorizzazione al Ministero della Giustizia attraverso l’Ordine nazionale compilando i rispettivi moduli scaricabili dal sito www.odg.it.