Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è l’organo indipendente che si occupa dei procedimenti disciplinari a carico dei giornalisti iscritti all’Albo del Veneto.

Istituito dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, opera in maniera distinta dal Consiglio Regionale, che mantiene le funzioni amministrative e di vigilanza generale. Il Consiglio di Disciplina esamina segnalazioni e reclami per possibili violazioni delle norme deontologiche e decide in merito alle sanzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio in carica 2025 – 2028

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine del Veneto (CDT) è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia il 9 maggio 2025 per il triennio 2025-2028.

  • Presidente
    Maria Fiorenza Coppari
  • Segretario
    Gianluca Prestigiacomo
  • Consigliere
    Mariano Montagnin
  • Consigliere
    Alessandro Ragazzo
  • Consigliera
    Alessia De Marchi
  • Consigliera
    Ilaria Marchiori
  • Consigliera
    Cristina Campolonghi
  • Consigliera
    Lucia Gottardello
  • Consigliera
    Mariachiara Pavan
I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale operano a titolo gratuito, senza percepire compensi né gettoni di presenza. L’unico riconoscimento previsto è il rimborso delle spese sostenute, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per il rimborso spese.
  • Disciplina per i componenti del Consiglio Regionale, dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Disciplina territoriale

    Il presente regolamento, approvato il 9 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplina le modalità e i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali, dai revisori dei conti e dai componenti del Consiglio di Disciplina territoriale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.


    Art. 1 - Retribuzioni e rimborsi spese
    Tutte le attività esercitate dai componenti il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, dai revisori dei conti e dai componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale, non sono soggette ad alcuna forma di retribuzione.
    Non è oggetto di indennità di missione o di qualsiasi altro riconoscimento economico il tempo dedicato alle attività istituzionali, comunque connesse con iniziative dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina.

    Sono soggette a rimborso, su apposita richiesta, le spese sostenute per:

    1. partecipazione alle sedute di Consiglio e/o di Commissione o Collegio;
    2. partecipazione alle sedute degli organi di rappresentanza nazionale;
    3. partecipazione, in qualità di delegati dell'Ordine, agli eventi del piano di formazione continua e della Scuola Buzzati;
    4. partecipazione, in qualità di delegati dell'Ordine, a missioni per incontri di altri organismi di categoria (Sindacato, Gruppi, Associazioni);
    5. rappresentanza istituzionale a cerimonie, convegni, riunioni ecc.

    Il rimborso delle spese di cui ai punti 2, 3, 4, 5 è subordinato all'esistenza di un preventivo incarico di rappresentare l’Ordine o il Cdt, incarico rilasciato rispettivamente dal presidente del Consiglio regionale dell'Ordine (per componenti il Consiglio e per i revisori dei conti) o dal presidente del Consiglio territoriale di disciplina (per i componenti il Cdt).

    Il presidente del Consiglio regionale dell'Ordine e il presidente del Consiglio territoriale di disciplina, essendo per legge rappresentanti dei rispettivi organismi, non necessitano di incarico di rappresentanza.

    Articolo 2 - Spese rimborsabili 
    Le spese per le quali può essere chiesto il rimborso riguardano:
    - il viaggio;
    - il pranzo e la cena;
    - il pernottamento.

    Articolo 3 - Modalità dei rimborsi delle spese sostenute
    La richiesta di rimborso spese va presentata sull’apposito modulo predisposto dalla Segreteria dell’Ordine regionale, indicando chiaramente la data, la località, la tipologia dell’evento cui si è partecipato.
    Per motivi di regolarità contabile, il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione in allegato di pezze giustificative valide in originale (fatture, ricevute, scontrini, titoli di viaggio ecc). 

    Articolo 4 - Spese di viaggio
    Il rimborso spese per i viaggi prevede le seguenti modalità:
    - per i viaggi in treno, rimborso del biglietto di seconda classe entro i 250 km (è previsto il rimborso del biglietto di prima classe per tragitti di chilometraggio superiore ai 250 km: ad esempio sui percorsi Venezia – Milano e Venezia – Firenze). In caso di presentazione di biglietto di prima classe per viaggi di chilometraggio inferiore ai 250 km, la spesa sarà rimborsata soltanto fino alla concorrenza del costo del biglietto ordinario di seconda classe, come da tariffa di Trenitalia;
    - per i viaggi in auto, vanno indicati con precisione l’itinerario e il chilometraggio percorsi (il rimborso previsto per il 2015 è di euro 0,37 a chilometro). E' previsto anche il rimborso spese - previa presentazione delle relative ricevute - per il parcheggio e per il pedaggio autostradale, con separata indicazione nel modulo per la richiesta;
    - per i viaggi in autobus, è previsto il rimborso del biglietto, non della quota di eventuale abbonamento;
    - per i viaggi all’interno delle città (autobus, tram, vaporetto ecc) sarà rimborsato il biglietto del mezzo pubblico e non la quota di eventuale abbonamento. Il rimborso del viaggio in taxi può essere richiesto esplicitando le ragioni effettive per cui non si è potuto viaggiare con il mezzo pubblico (per esempio, mancanza di servizio, sciopero, motivate ragioni di urgenza);
    - per i viaggi in aereo, la prenotazione e il pagamento del biglietto sono di esclusiva competenza della Segreteria dell’Ordine che se ne occuperà direttamente.

    Articolo 5 - Spese di vitto
    Il rimborso per le spese di vitto è previsto per il pranzo di mezzogiorno e per la cena della sera. 
    Non è previsto rimborso per le spese di prima colazione, pause caffè, spuntini, aperitivi ecc. salvo che una singola consumazione non sia sostitutiva del pranzo o della cena.
    L’offerta di pranzi, cene e/o rinfreschi di rappresentanza per conto dell’Ordine necessita sempre della preventiva autorizzazione di Presidente o Tesoriere.

    Articolo 6 - Spese di alloggio
    La prenotazione dell’albergo e il pagamento della spesa per il pernottamento vanno affidati alla Segreteria dell’Ordine; l’eventuale pernottamento a titolo personale deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dal Tesoriere; può essere rimborsato al di fuori di tale procedura, soltanto a fronte di circostanze del tutto eccezionali, che vanno puntualmente precisate nel modulo per la richiesta. In ogni caso il rimborso non potrà superare il costo medio di alloggio in hotel di categoria 4 stelle presenti nel luogo di pernottamento.   

    Articolo 7 – Spese telefoniche 
    Non è previsto il rimborso di spese telefoniche. L’eventuale richiesta di rimborso deve essere sottoposta preventivamente al parere del Presidente e/o del Tesoriere. Le spese telefoniche devono comunque essere documentate attraverso la presentazione di apposita documentazione (ad es. bollette e/o ricevute avvenuta ricarica del telefono).

    Articolo 8 - Rimborsi forfettari
    Non sono previsti rimborsi forfettari, se non in casi eccezionali, su conforme parere del Presidente e del Tesoriere. A norma del testo unico sulle imposte dirette, i rimborsi forfettari costituiscono reddito e sono quindi soggetti a tassazione.

    Articolo 9 - Termini per la richiesta dei rimborsi
    La richiesta di rimborso spese - corredata dalla necessaria documentazione prescritta - va presentata quanto prima e comunque entro novanta giorni dall’effettuazione. 

    Articolo 10 – Tempi di rimborso
    La liquidazione del rimborso spese è subordinata al visto del Tesoriere d’intesa con il Presidente e viene effettuata entro 45 giorni dalla richiesta, in contanti o, in relazione anche alla disponibilità di cassa, tramite bonifico bancario. 

    Articolo 11 – Entrata in vigore 
    Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Contatti:

  • Email
    consiglio.disciplina@ordinegiornalisti.veneto.it
  • PEC:
    consiglio.disciplina.odgveneto@pec.it

Normativa:

Per approfondire il quadro di riferimento e la trasparenza dell’attività svolta è disponibile:

Archivio relazioni annuali

L’Archivio delle relazioni annuali rende disponibili, per ciascun anno, la sintesi delle attività del CDT e i dati principali su esposti, fascicoli, delibere, sanzioni e ricorsi, insieme alle osservazioni della Presidenza.

Sintesi della Normativa sul Consiglio di Disciplina

Testo di sintesi. Per i contenuti vincolanti, fare riferimento alle fonti ufficiali: Regolamento delle Funzioni Disciplinari.
  • Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con la Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha previsto all'art. 3 diversi interventi in materia di professioni, tra cui la separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per le istituzioni ordinistiche.
  • Il successivo D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012), contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali, ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quella disciplinare, all'emanazione, da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del Ministero della Giustizia.
  • Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall'entrata in vigore del D.L. 138/2011, ossia entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, l'istituzione di organi a livello territoriale, distinti da quelli aventi funzioni amministrative (Consigli Regionali dell'Ordine) e di un organo nazionale di disciplina distinto dal Consiglio Nazionale
  • La novità principale risiede nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine Territoriale o di consigliere Nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di Disciplina Nazionali e Territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall'avvertimento alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell'Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
  • In sostanza, i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini Regionali e, per i ricorsi, il Consiglio Nazionale, i quali manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti), bensì a Consigli di Disciplina ad hoc, Territoriali e Nazionale.
  • Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha adottato il Regolamento delle Funzioni Disciplinari che, ottenuta l'approvazione del Ministero della Giustizia, è divenuto operativo il 14 dicembre 2012.
  • I Consigli di Disciplina Territoriali sono costituiti da nove membri. Il più anziano per iscrizione all'Albo riveste le funzioni di Presidente, mentre il più giovane quelle di Segretario. I Consigli, a loro volta, sono strutturati in collegi giudicanti formati da tre membri appartenenti allo stesso Consiglio e individuati di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Anche il Collegio Giudicante è presieduto dal componente più anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di Segretario. In ogni collegio, formato da un pubblicista e due professionisti, almeno un componente deve essere donna. La scelta dei consiglieri di disciplina territoriali è, comunque, affidata al Consiglio Regionale dell'Ordine tramite la definizione di una rosa di diciotto candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale affinché designi i nove componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina.
  • I requisiti per la designazione sono i seguenti: anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a dieci anni; assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52 della Legge 69/1963; assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 della Legge 69/1963 (non si terrà conto della radiazione per morosità); essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote; essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di Disciplina Territoriale.
  • Al contrario di quanto previsto per i Consigli Territoriali, non vi è invece terzietà nella composizione dei membri del Consiglio di Disciplina Nazionale, che sono scelti in numero di dodici tra i Consiglieri Nazionali: essi devono avere almeno dieci anni di anzianità di iscrizione e gli stessi requisiti richiesti per i Consigli Territoriali. Il Consiglio Nazionale, a differenza di quelli Territoriali, tratta i ricorsi e li decide collegialmente. Anche per questi collegi, per la carica di Presidente e di Segretario, valgono i requisiti dell'anzianità. È prevista invece la figura del Vice Presidente, eletto dai dodici componenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza. Una volta eletti nel Consiglio Nazionale di Disciplina, i consiglieri non possono più esercitare funzioni amministrative.
  • I Consigli di Disciplina Territoriali e quello Nazionale hanno identica durata (tre anni), con una differenza: la durata dei Territoriali decorre dalla data di insediamento, indipendentemente dalle vicende elettive e, pertanto, dalla durata dei Consigli dell'Ordine Regionali, mentre il Consiglio Nazionale di Disciplina, essendo costituito da consiglieri Nazionali, cessa alla scadenza del Consiglio Nazionale..