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11 dicembre 2018

Requisiti per mantenere l'iscrizione all'Ordine

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Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto riceve molte richieste da colleghi, iscritti nell’elenco dei professionisti, sui requisiti richiesti per mantenere l’iscrizione nel caso non si svolga più attività giornalistica o non in via esclusiva.
La legge ordinistica n. 69/1963, all’art. 40, dispone che il giornalista sia “cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale. In tal caso il professionista può essere trasferito nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 35 (attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni) e ne faccia domanda”.
Vuol dire che se si svolge attività giornalistica non più in via esclusiva, si può richiedere al Consiglio Regionale il passaggio all’elenco dei pubblicisti.
Per quanto riguarda in generale
i casi di inattività, l’art. 41 della stessa legge aggiunge che “non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”.