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31 gennaio 2026

Bambino sotto la neve. E la deontologia?

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Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto evidenzia come molte testate e giornalisti nel trattare l'episodio del minore, lasciato a terra dal bus sotto la neve e al freddo in provincia di Belluno, non abbiano rispettato le regole dettate dal Codice Deontologico delle giornaliste e dei giornalisti e della Carta di Treviso, con particolare riferimento al mancato rispetto dell'articolo 7 del Codice Deontologico sulla “Tutela dei minori”. Hanno infatti pubblicato la foto del minore e dati che lo rendono riconoscibile. 

L'articolo 7 del Codice stabilisce che "I giornalisti devono tutelare la dignità e la privacy dei minori, evitando di pubblicare notizie o immagini che possano arrecare pregiudizio al loro sviluppo psicofisico o alla loro immagine". La riservatezza del minore è primaria rispetto al diritto di cronaca; le eccezioni sono limitate a casi di rilevante interesse pubblico, evitando speculazioni o sensazionalismi. 

La pubblicazione di notizie o immagini è ammissibile solo se risponde a un oggettivo interesse superiore del minore, non a quello del pubblico o della testata. 

In casi di emergenza (es. rapimenti, bambini scomparsi), la diffusione di immagini può avvenire, valutando l'interesse del minore e tenendo conto del parere di genitori o autorità competenti.
 
Le regole si applicano anche al giornalismo online e multimediale, considerando la persistenza delle informazioni nel tempo.

Il giornalista è direttamente responsabile della valutazione sull'opportunità della pubblicazione, indipendentemente dal consenso dei genitori.